mercoledì 1 luglio 2015

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA: Leggi e Norme di riferimento




L'illuminazione di sicurezza è obbligatoria per Legge in tutti i luoghi di lavoro e necessita di controlli periodici al pari dei sistemi antincendio, o degli impianti termoidraulici, per i quali elargiamo periodicamente un corrispettivo per la loro mautenzione (es. controllo caldaia o estintore).

Ci pare opportuno elencare di seguito le disposizioni e le norme più rilevanti, in quanto la loro installazione e sopratutto la manutenzione è spesso trascurata.

Disposizioni legislative per l'illuminazione di sicurezza:
  • D.Lgs 81/08 e successive modifiche con D.Lgs 106/09
- Art. 46, Prevenzione Incendi - richiamo al DM 10 marzo 1998.
- Art. 63, Requisiti di salute e di sicurezza - comma 1) - allegato IV comma 1.5
  • DM 10 marzo 1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
 - Allegato III - 3.12 - Segnaletica indicante le vie di uscita
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite
segnaletica conforme alla vigente normativa.

- Allegato III - 3.13 - Illuminazione delle vie di uscita
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

Disposizioni legislative per le Verifiche Periodiche:
  • D.Lgs 81/08 e successive modifiche con D.Lgs 106/09
- Art. 15
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita‘ alla indicazione dei fabbricanti.
- Art. 64
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
- Art. 80
Obblighi del datore di Lavoro:
- 3bis. Il datore di lavoro prende altresì le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.
- Art. 86
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
3. Verifiche e Controlli. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.

  • DM 10 marzo 1998
- Art. 4. Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio:
Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
  • DM del 19 agosto 1996 – “approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"
- Allegato 18 Gestione della sicurezza:
18.1 Generalità
18.6 Registro della sicurezza antincendio.
 
Norme tecniche di riferimento:
  • CEI 64-8 - parte 7 - Ambienti ed applicazioni particolari – “impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento” - Cap. 752.6, verifiche e prescrizioni dell’esercizio.
  • CEI EN 50172:2006 Sistemi di illuminazione di emergenza, controlli periodici, definizioni delle periodicità, per mantenere in efficienza l’impianto e delle registrazioni di tali controlli (Log Book).
  • CEI UNI 11222:2013 specifica le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti per l’illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantire l’efficienza operativa.

Per saperne di più è a disposizione il nostro Ufficio Elettrotecnico Professionale.



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